![]() |
Statuto |
DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE
Art. 1
E' costituita una Associazione denominata "Laura Saiani Consolati" organizzazione non lucrativa di utilitá sociale (ONLUS)"
Art. 2
L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietá sociale. Scopo dell'associazione é lo svolgimento di attivitá nel settore di Assistenza sociale e socio sanitaria.
L'associazione ha lo scopo di favorire: La promozione di iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di intervento intorno ai problemi del disagio psichico e della malattia mentale;
La realizzazione di interventi di assistenza, cura e riabilitazione rivolti alle persone in difficoltá a causa dello stato di disagio psichico;
La promozione della partecipazione dei soci alle attivitá dell'associazione al fine di permettere l'esprimersi della creativitá e delle risorse di ognuno secondo la singolaritá della propria cultura e comportamento, anche attraverso momenti di autogestione delle iniziative di solidarietá ed aiuto.
Per perseguire tali scopi l'associazione si prefigge di:
Ricercare l'integrazione e la collaborazione con Istituti, Enti Pubblici e Privati realtá sociali comunque interessanti alla realizzazione di interventi e servizi rivolti alle situazioni di disagio psichico e sociale;
Favorire e promuovere iniziative concrete di socializzazione, riabilitazioni e lavoro rivolte alle situazioni di disabilitá psichica, in una prospettiva di emancipazione, garantendo il piú possibile l'integrazione degli interventi.
A tale scopo l'Associazione potrá organizzare settori di intervento nel campo economico, gestendo con l'operatività diretta dei propri soci attivitá di lavoro da offrire sul libero mercato.
Tale attività verrá gestita secondo i modi dell'autogestione, e remunerata nel rispetto delle leggi vigenti.
A solo titolo esemplificativo l'Associazione potrá svolgere le seguenti attivitá:
L'Associazione potrà svolgere ogni altra attivitá affine o simile a quelle elencate, nonchè promuovere occasioni di confronti, dibattito e sensibilizzazione su tematiche inerenti il disagio psichico, all'interno e all'esterno dell'associazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa (pubblicazioni, giornali, radio, televisione, iniziative pubbliche).
E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attivitá diverse da quelle sopra elencate.
L'Associazione potrà tuttavia svolgere attivitá direttamente connesse a quelle istituzionali; ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 m. 460 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 3
L'Associazione ha sede in Brescia, Via Schivardi N. 100.
ASSOCIATI
Art. 4
Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividano gli scopi. Ogni socio é tenuto a prestare la propria collaborazione per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.
Art. 5
L'adesione all'associazione é aperta a tutti coloro che abbiano interesse al conseguimento degli scopi statutari e che ne facciano richiesta, anche verbale al Comitato Direttivo, che accoglie o respinge in merito con decisione insindacabile.
In particolare possono aderire all'Associazione:
Art. 6
Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:
Il titolo di socio non da diritto ad alcun vantaggio di tipo personale.
Sono "Amici" dell'Associazione tutti coloro che ne sostengono le attivitá, senza essere associati.
Art. 7
L'ammissione dei soci é regolamentata esclusivamente dal Comitato Direttivo.
Art. 8
Solo i soci effettivi sono tenuti al versamento della quota annua.
Art. 9
I soci possono recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo; le dimissioni divengono effettive alla fine dell'anno durante il quale sono state comunicate.
Art. 10
I soci perdono la loro qualifica nel caso in cui:
Art. 11
In caso di controversie tra i soci o tra essi e gli organismi dell'Associazione, il Comitato Direttivo nominerá un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti anche tra non soci, che dovrá dirimere in via amichevole la controversia.
Il Collegio si scioglierá non appena esaurito il suo compito; il giudizio, emesso per iscritto dal Collegio, é insindacabile.
Art. 12
La qualitá di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.
La esclusione é deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attivitá in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.
Tale provvedimento dovrá essere comunicato all'Associazione dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, puó ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.
Patrimonio
Art. 13
Il patrimonio é formato:
Organi dell'Associazione
Art. 14
Sono organi dell'Associazione:
Presidente
Art. 15
Il Presidente;
Comitato Direttivo
Art. 16
Il Comitato Direttivo é formato, all'atto della costituzione, da due membri della famiglia Consolati Saiani che ne fanno parte di diritto e da un numero di membri variabili da 5 a 11 rieleggibili, scelti dall'Assemblea tra i soci fondatori, anche onorifici, e quelli benemeriti su proposta del Presidente.
Il comitato dura in carica tre anni e le sue riunioni sono valide se é presente la metá piú uno dei membri del comitato; il Comitato decide a maggioranza dei presenti e in caso di paritá prevale il voto del Presidente. Il Vice Presidente, qualora non sia giá membro del Comitato, fa parte del comitato e decade con esso; il Vice Presidente assolve inoltre la funzione di segretario nel corso delle riunioni del Comitato Direttivo.
Art. 17
Il Comitato Direttivo:
Comitato tecnico scientifico
Art. 18
Il comitato tecnico scientifico:
Assemblea dei soci
Art. 19
Assemblea dei soci:
Collegio dei Revisori
Art. 20
Il collegio dei revisori é nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. é composto da tre membri, con idonea capacitá professionale, anche non associati, la cui funzione é controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.
Bilancio
Art. 21
L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il comitato Direttivo sottoporrá all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo dell'anno successivo.
Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attivitá di cui all'Art. 2.
Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Modifiche dello Statuto e procedure di scioglimento
Art. 22
L'Associazione si estingue, secondo le modalitá di cui all'Art.
27 c.c.:
.