Statuto

 


 

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE

Art. 1

E' costituita una Associazione denominata "Laura Saiani Consolati" organizzazione non lucrativa di utilitá sociale (ONLUS)"

Art. 2

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietá sociale. Scopo dell'associazione é lo svolgimento di attivitá nel settore di Assistenza sociale e socio sanitaria.

L'associazione ha lo scopo di favorire: La promozione di iniziative di sensibilizzazione, di informazione e di intervento intorno ai problemi del disagio psichico e della malattia mentale;

La realizzazione di interventi di assistenza, cura e riabilitazione rivolti alle persone in difficoltá a causa dello stato di disagio psichico;

La promozione della partecipazione dei soci alle attivitá dell'associazione al fine di permettere l'esprimersi della creativitá e delle risorse di ognuno secondo la singolaritá della propria cultura e comportamento, anche attraverso momenti di autogestione delle iniziative di solidarietá ed aiuto.

Per perseguire tali scopi l'associazione si prefigge di:

Ricercare l'integrazione e la collaborazione con Istituti, Enti Pubblici e Privati realtá sociali comunque interessanti alla realizzazione di interventi e servizi rivolti alle situazioni di disagio psichico e sociale;

Favorire e promuovere iniziative concrete di socializzazione, riabilitazioni e lavoro rivolte alle situazioni di disabilitá psichica, in una prospettiva di emancipazione, garantendo il piú possibile l'integrazione degli interventi.

A tale scopo l'Associazione potrá organizzare settori di intervento nel campo economico, gestendo con l'operatività diretta dei propri soci attivitá di lavoro da offrire sul libero mercato.

Tale attività verrá gestita secondo i modi dell'autogestione, e remunerata nel rispetto delle leggi vigenti.

A solo titolo esemplificativo l'Associazione potrá svolgere le seguenti attivitá:

  1. Ricerche e studi commissionati da terzi sia pubblici che privati;
  2. Organizzare e gestire l'assistenza per soggetti bisognosi d'aiuto anche mediante modalitá di self help;
  3. Composizione di riviste e sviluppo di attivitá editoriali e tipografiche in genere;
  4. Battitura e composizione di testo e documenti come tesi di laurea, relazioni ecc. e relativa rilegatura.
  5. Gestione di punti ricreativi e di incontro, con relativa distribuzione di alimenti e bevande;
  6. Servizi vari per i settori dell'editoria, della scuola, delle biblioteche;
  7. Servizi di manutenzione e gestione del verde, di piccole manutenzioni e di collaborazione familiare.
  8. Attività di formazione e corsi relativi.

L'Associazione potrà svolgere ogni altra attivitá affine o simile a quelle elencate, nonchè promuovere occasioni di confronti, dibattito e sensibilizzazione su tematiche inerenti il disagio psichico, all'interno e all'esterno dell'associazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa (pubblicazioni, giornali, radio, televisione, iniziative pubbliche).

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attivitá diverse da quelle sopra elencate.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attivitá direttamente connesse a quelle istituzionali; ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 m. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3

L'Associazione ha sede in Brescia, Via Schivardi N. 100.

ASSOCIATI

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche, associazioni e enti che ne condividano gli scopi. Ogni socio é tenuto a prestare la propria collaborazione per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Art. 5

L'adesione all'associazione é aperta a tutti coloro che abbiano interesse al conseguimento degli scopi statutari e che ne facciano richiesta, anche verbale al Comitato Direttivo, che accoglie o respinge in merito con decisione insindacabile.

In particolare possono aderire all'Associazione:

Art. 6

Sono ammesse a far parte dell'Associazione le seguenti categorie di Soci:

Il titolo di socio non da diritto ad alcun vantaggio di tipo personale.

Sono "Amici" dell'Associazione tutti coloro che ne sostengono le attivitá, senza essere associati.

Art. 7

L'ammissione dei soci é regolamentata esclusivamente dal Comitato Direttivo.

Art. 8

Solo i soci effettivi sono tenuti al versamento della quota annua.

Art. 9

I soci possono recedere in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo; le dimissioni divengono effettive alla fine dell'anno durante il quale sono state comunicate.

Art. 10

I soci perdono la loro qualifica nel caso in cui:

Art. 11

In caso di controversie tra i soci o tra essi e gli organismi dell'Associazione, il Comitato Direttivo nominerá un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti anche tra non soci, che dovrá dirimere in via amichevole la controversia.

Il Collegio si scioglierá non appena esaurito il suo compito; il giudizio, emesso per iscritto dal Collegio, é insindacabile.

Art. 12

La qualitá di socio si perde per decesso, dimissioni, o esclusione.

La esclusione é deliberata dal Comitato Direttivo con delibera motivata per la mora superiore a sei mesi nel pagamento delle quote sociali o per lo svolgimento di attivitá in contrasto o concorrenza con quella dell'Associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o delle delibere assembleari o del Comitato Direttivo.

Tale provvedimento dovrá essere comunicato all'Associazione dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, puó ricorrere all'assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Patrimonio

Art. 13

Il patrimonio é formato:

  1. Dalle quote versate dai soci fondatori, all'atto della costituzione, secondo la volontá di ciascuno;
  2. Dalle quote versate annualmente dai soci effettivi;
  3. Dai contributi associativi straordinari che ciascun socio puó liberamente versare;
  4. Da contributi volontari, da donazioni, da legati o da altre liberalitá disposte da coloro che vogliono sostenere i fini dell'Associazione e da contributi di Istituti, Enti, Comuni, Province, Regioni e Stato.

Organi dell'Associazione

Art. 14

Sono organi dell'Associazione:

Presidente

Art. 15

Il Presidente;

  1. E' un componente della famiglia Consolati, o persona da essa delegata; resta in carica fino a dimissioni o a revoca da parte del comitato Direttivo, che provvederá altresí alla sua sostituzione;
  2. Nomina un Vice – Presidente, che lo sostituisce in caso di necessitá;
  3. Presiede il Comitato Direttivo ed il Comitato tecnico – Scientifico, convocandolo secondo necessità; in ogni caso il Comitato Direttivo dovrá essere riunito almeno due volte all'anno;
  4. Ha la rappresentanza dell'Associazione dinanzi ai terzi e sono a lui delegati, in caso di urgenza, tutti i poteri del Comitato Direttivo, al quale dovrá poi sottoporre le proprie iniziative per ratifica.

Comitato Direttivo

Art. 16

Il Comitato Direttivo é formato, all'atto della costituzione, da due membri della famiglia Consolati Saiani che ne fanno parte di diritto e da un numero di membri variabili da 5 a 11 rieleggibili, scelti dall'Assemblea tra i soci fondatori, anche onorifici, e quelli benemeriti su proposta del Presidente.

Il comitato dura in carica tre anni e le sue riunioni sono valide se é presente la metá piú uno dei membri del comitato; il Comitato decide a maggioranza dei presenti e in caso di paritá prevale il voto del Presidente. Il Vice – Presidente, qualora non sia giá membro del Comitato, fa parte del comitato e decade con esso; il Vice – Presidente assolve inoltre la funzione di segretario nel corso delle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 17

Il Comitato Direttivo:

  1. Provvede a dar corso a tutte le iniziative volte alla realizzazione degli obbiettivi dell'Associazione, sentite le indicazioni del presidente;
  2. Puó nominare un amministratore delegato, determinando i limiti della delega all'atto della nomina;
  3. Esercita i poteri di ordinaria amministrazione del patrimonio e straordinaria amministrazione;
  4. Amministra il patrimonio con l'obbiettivo di garantire, ove possibile di migliorare l'efficacia degli interventi dell'Associazione per il raggiungimento dei suoi obbiettivi istituzionali;
  5. Provvede alla stesura del bilancio preventivo e bilancio consuntivo e li sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
  6. Determina annualmente l'ammontare delle quote associative per i soci effettivi;
  7. Decide su proposta del Presidente, sull'ammissione di nuovi soci e sulla sostituzione dei membri del Comitato Direttivo cessati per qualsiasi causa: i membri cooptati in corso d'anno resteranno in carica fino alla prima riunione dell'Assemblea;
  8. Puó farsi coadiuvare da un apposito comitato operativo, ai cui membri nominati su proposta del presidente, sono affidati compiti specifici; il comitato operativo risponde solo al Comitato Direttivo e dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo, salvo diversa decisione del medesimo.

Comitato tecnico – scientifico

Art. 18

Il comitato tecnico scientifico:

  1. E' composto da tre e piú membri nominati dal Comitato direttivo e scelti anche fra esterni all'Associazione; essi restano in carica fino a dimissioni o a revoca del mandato da parte del Comitato Direttivo, il quale provvederá alla scelta e alla nomina dei nuovi membri;
  2. Elegge tra i suoi membri un coordinatore, che redige il verbale delle riunioni;
  3. Delibera a maggioranza (in caso di paritá prevale il voto del Coordinatore);
  4. Sceglie, in funzione degli obbiettivi fissati d'accordo con il Presidente dell'Associazione, le istituzioni presso le quali saranno svolte le ricerche;
  5. Svolge funzioni consultive per l'associazione.

 

Assemblea dei soci

 

Art. 19

Assemblea dei soci:

 

Collegio dei Revisori

Art. 20

Il collegio dei revisori é nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario. é composto da tre membri, con idonea capacitá professionale, anche non associati, la cui funzione é controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.

Bilancio

Art. 21

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il comitato Direttivo sottoporrá all'Assemblea il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo dell'anno successivo.

Gli eventuali utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attivitá di cui all'Art. 2.

Gli utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

 

Modifiche dello Statuto e procedure di scioglimento

Art. 22

L'Associazione si estingue, secondo le modalitá di cui all'Art.

27 c.c.:

  1. Quando il patrimonio é divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
  2. Per le altre cause di cui all'Art. 27 c.c.

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