Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla Finanziaria 1997).

 

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (G.U. n° 303 del 28/12/96 S.O.)

 

 

20. In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.

 

21. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario, sono destinati dall'unita' sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione".

 

22. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonche' ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto- obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".

 

23. Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale e' elevata in misura pari al 2 per cento.

 

24. Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicita'.

 

25. Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorita' cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.