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Legge 27 dicembre 1997, n. 449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica che rappresenta il "collegato" alla finanziaria 1998. |
4. Alle regioni che, entro la data del 31 marzo 1998, non abbiano dato attuazione agli strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e non abbiano provveduto alla realizzazione delle residenze territoriali necessarie per la definitiva chiusura dei residui ospedali psichiatrici e per i servizi e le esigenze di residenzialita' per gli utenti provenienti dal territorio si applicano le sanzioni previste dal comma 23 dello stesso articolo. Il Ministro della sanita' verifica l'adeguatezza e la realizzazione dei suddetti programmi, con particolare riferimento alle dimissioni dai residui ospedali psichiatrici dei degenti con patologia psichiatrica che, attraverso progetti personalizzati, devono essere inseriti in strutture extraospedaliere, a tal fine avvalendosi anche del privato sociale senza fini di lucro.
5. Le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale derivanti dalle riduzioni effettuate ai sensi del comma 2 sono utilizzate per il finanziamento di azioni di sostegno volte alla rimozione degli ostacoli che hanno dato origine all'inadempienza ovvero di progetti speciali di innovazione organizzativa e gestionale di servizi per la tutela delle fasce deboli. Le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quelle derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" nonche', a titolo incentivante, a favore di aziende unita' sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali psichiatrici. Per le disponibilita' derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', d'intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo "Tutela della salute mentale". La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma e' determinata dal Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanita', avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanita', acquisisce i dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo "Tutela della salute mentale" all'interno del piano sanitario nazionale.
6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dismessi possono essere utilizzati per attivita' di carattere sanitario, purche' diverse dalla prestazione di servizi per la salute mentale o dalla degenza o ospitalita' di pazienti dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unita' sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione"; dopo il terzo periodo e' aggiunto il seguente "Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attivita' di carattere sanitario".