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Macroscopico svariore del Dipartimento di Salute Mentale e dell'ASL di Brescia a proposito di Trattamenti Sanitari Obbligatori. Dubbi sulla legittimità della esecuzione dei TSO a Brescia?
Nel protocollo di intesa tra DSM e ASL di Brescia che detta le direttive per l'esecuzione dei trattamenti sanitari obbligatori si fa riferimento stringente ad una normativa regionale...che in Lombardia non esiste. Per un errore e senza accorgersene (ma come è possibile!!) è stata presa in considerazione la normativa in vigore per l'esecuzione dei TSO....nella Regione Emilia Romagna.
Nel protocollo d'intesa tra il Dipartimento di Salute Mentale e ASL di Brescia per l'esecuzione dei Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) per malattia mentale si dettano precise indicazioni per l'esecuzione dei ricoveri in regime di obbligatorietà, nei casi previsti dalla legge. Si tratta, come è facile capire, di indicazioni fondamentali ed estremamente delicate, riferendosi a provvedimenti obbligatori da attuarsi senza o contro il consenso delle persone. Esiste al proposito una normativa nazionale (la legge 180/78 e la legge 833/78) che deve poi tradursi in linee di indirizzo a livello regionale e poi ancora in periferia, a cascata, definire protocolli d'intesa locali per l'attuazione degli interventi con una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità tra strutture sanitarie, Comuni e Forze dell'Ordine.
Nello specifico un protocollo d'intesa deve:
- analizzare le condizioni per l'attivazione dei provvedimenti di accertamento e trattamento sanitario obbligatorio (ASO-TSO) a malati di mente;
- specificare e definire le funzioni e i compiti dei diversi referenti istituzionali;
- delineare un modello operativo per la corretta e omogenea esecuzione delle procedure su tutto il territorio di riferimento
A Brescia il protocollo d'intesa tra il DSM e l'ASL detta precise indicazioni in merito all'esecuzione dei TSO ma con uno svarione incredibile che ne mina le basi normative e di conseguenza la legittimità dei provvedimenti coatti emessi ed eseguiti nei confronti delle persone con malattia mentale : per un errore inspiegabile viene ripetutamente citato come riferimemto normativo, quindi con valore legale, la Direttiva Regionale n 1457/89. Praticamente ogni indirizzo contenuto nel protocollo bresciano cità la frase "...come definito dalla DR 1457/89...". Non si precisa nel documento se la direttiva citata sia o meno stata emessa dalla Regione Lombardia, ma è ovvio ritenere che lo sia, trattandosi di norme da applicarsi a Brescia. E Brescia dovrebbe essere, se non rammentiamo male, proprio in Lombardia.
Invece no.
LA DIRETTIVA REGIONALE 1457/89 NON E' MAI STATA EMANATA IN LOMBARDIA!!
Invece esiste una DR 1457/89 della Regione Emilia Romagna che, guarda caso, tratta proprio dei TSO.
Il protocollo in questione è già da tempo operativo e da oltre un anno tutti i ricoveri coatti eseguiti a Brescia seguono le indicazioni della Regione Emilia Romagna, ma senza che nessuno se ne sia accorto.
Però il protocollo è firmato e la firma comporta una responsabilità e nemmeno tanto piccola in questo caso trattandosi di provvedimenti che limitano la libertà personale, attuati con procedure che potrebbero rilevarsi prive della necessaria legittimità.
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