Un lettore ci scrive...e volentieri pubblichiamo

Un lettore ci scrive

-Manicomi e alienati-    VENTIQUATTRO ANNI DOPO LA LEGGE 833/78



La confusione dei compiti, delle responsabilità, delle priorità decisionali, oltre a palesi contraddizioni, sono una costante della proposta di legge 174 nel testo del 10/7/2002.

Si inizia con il vertice gerarchico del DSM  che avrà la “responsabilità della cura del malato e del suo recupero sociale in relazione al suo stato” (Art.3 comma4).

Il Servizio Territoriale, una della articolazioni del biforcuto dipartimento, sdoppiandosi a sua volta, prevede la SRA e il CSM, gerarchicamente inferiori; anche se a quest’ultimo competono poteri assoluti non previsti o negati al vertice. Per l’articolo 4 comma 1, il Centro di Salute Mentale dovrà infatti essere “responsabile del malato in tutti i suoi aspetti medici, psicologici, sociali e legali.”

L’aspetto medico pare ovvio, l’aspetto psicologico auspicabile, ma per gli altri due, più che “responsabile”, dovrebbe essere tenuto a collaborare, in alcuni casi direttamente con i genitori o i parenti e in altri casi con le loro associazioni per esaudire aspettative di certo non corporative.

Altrimenti se poi non riuscirà ad “assicurare una attività lavorativa e sociale compatibile con le loro condizioni e commisurate alle loro possibilità”(art.4 comma 2a) il CSM dovrà automaticamente procedere secondo il successivo punto 2b) : organizzando “l’inserimento volontario o obbligatorio nelle strutture di tipo residenziale, liberamente scelte dalla persona stessa o dai suoi familiari”(anche fuori del territorio di appartenenza:Art.8 c.6).

A questi ultimi mediante l’articolo 8 comma 5, viene incondizionatamente permesso di “non essere obbligati alla convivenza con persone malate di mente maggiorenni”

(il testo Cè limitava la decisione solo per la” convivenza con malati pericolosi”)

Il comma precedente(il 4) già anticipa una delle conseguenze di tale esenzione, vietando all’escluso di ripresentarsi sulla porta di casa senza un preventivo permesso. Non si tratta di una forzatura in quanto è scritto: “ le strutture di terapia residenziale devono prevedere(..)permessi (..) presso familiari o amici, se da questi esplicitamente accettati”  

Si potrebbe almeno aggiungere: “se da questi richiesti o accettati”?

Avverrà dunque un abbandono legalizzato, eseguibile anche quando chi soffre di disturbi mentali si sta curando efficacemente. Spesso non si tratterà di malati realmente a rischio o non autosufficienti, ma solo di moderno e spietato egoismo, con una scelta inappellabile presa “in barba” ai medici e alla Commissione istituita “per tutelare i diritti della persona affetta da disturbi mentali”(art.7 c.13).

Quale procedura si dovrà comunque seguire per ottemperare al foglio di via obbligatorio emesso per il rientro in “ albergo”: l’arresto? il TSOU o il taxi?.

E il reato perseguibile sarà la violazione di domicilio ? il danno biologico o che altro?



Molto meglio perciò non scrivere, ma dare per scontato che: “la persona affetta da disturbi mentali ha diritto al rispetto della propria personalità “ (art8c.3) visto che il medesimo articolo, poche righe dopo afferma perentoriamente che perfino la concessione di una breve passeggiata, chiamata “breve permesso giornaliero di libera uscita”, potrà avvenire solo “compatibilmente con le regole di vita comunitaria”


Nulla di innovativo, visto che una vigente norma già recita:

“I regolamenti di ciascun manicomio dovranno contenere disposizioni (..) relative agli orari di servizio e di libertà”

(Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e volontà della Nazione-

visto il guardasigilli Rocchetti   - firmato Giolitti   -Roma addì 14 febbraio 1904)

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Nei testi delle leggi 833 e331 era mantenuto e prorogato, a richiesta, il ricovero degli ammalati già presenti negli ospedali psichiatrici, ma esclusivamente, o quasi, per coloro che vi erano stati ricoverati anteriormente al maggio 1978. Sarebbe stato utopistico imporre il contrario. Oggi mutando la mentalità, le condizioni e le esigenze, avviene che giovani, anche trentenni, perfettamente in salute, prolunghino tranquillamente la permanenza nella casa dei genitori anche se questi sono dissenzienti.

In parallelo aumentano i singoli che scelgono di restare tali per altro tempo ancora.

Sempre più frequenti sono anche i traslochi di figli, che si ritrovano figliastri per il percorso affettivo dei loro genitori divenuti, dopo la separazione, mogli o mariti o conviventi di altrettanti esseri insoddisfatti.

Oltre all’affetto, anche gli obblighi morali, diversificandosi, si affievoliscono.

Aiuta quindi illudersi, e pensare che l’articolo 8 comma 5 sia stato concepito e scritto pensando alle sempre più terrene e ormai irrinunciabili esigenze individuali di molti cittadini.


Aiuterebbe, però, molto di più, leggere una norma transitoria (stile legge 180) rivolta ai soggetti ammalatisi dal maggio 1978 ad oggi. Periodo fondamentale per la psichiatria che in 24 anni è stata rivoluzionata nelle sue convinzioni, conoscenze e medicine.

Sono state sperimentate registrandole anche le reazioni, le richieste, le invocazioni dei genitori che solo dopo anni sono stati riconosciuti innocenti, essendosi ribaltata l’assurda convinzione, (sostenuta anche dalla primordiale letteratura), che “famiglia” significasse “malattia”.

Finalmente innocenti, ma con i figli ancora soggetti, dopo cinque lustri, al pubblico stigma, al lavoro negato ed a cure farmacologiche prescritte ancora in troppi casi con imprecisione.

Un articolo di legge, che qualcuno alla fine scriverà con attenzione, dovrà permettere che questi familiari, dopo tanta abnegazione, non siano “invogliati” a rinunciare anzitempo ai loro compiti, se non per cause estreme o naturali.

Il “dopo” dovrà essere blindato da una reversibilità pensionistica efficace e già predeterminata, dato che il loro malato di mente può ormai convivere con la malattia e con chi lo circonda, recandosi in ospedale solo quando serve, al pari di tutti.

Altrimenti si dovrà dire a questi genitori che questi anni sono stati solo l’effetto collaterale “della 180” e che adesso si torna indietro, perché il nuovo “vivere civile” predilige le vacanze al mare.

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Il collocamento obbligatorio riformato con la legge 68, nei circa tre anni di gestione ha evidenziato che, malgrado le premesse, una categoria è “rimasta fuori”: quella dei lavoratori con handicap psichico.

E ciò malgrado le agevolazioni economiche per i datori di lavoro, previste per l’impiego di malati di mente, prescindendo della percentuale di invalidità attribuita oltre il 45% (minimo necessario fino ad oggi a qualunque portatore di handicap per essere iscritto nelle liste speciali).

Visti i risultati e dal momento che non si possono riempire le città di lavanderie e di aiuole gestite da cooperative, sarebbe preferibile pensare a mansioni soprattutto individuabili nel

settore pubblico o a questo collegato, che garantiscano al lavoratore un futuro non discontinuo e aleatorio. Retribuire uno schizofrenico che si cura, per una attività di archivista, costerebbe molto meno di una “sistemazione” da povero in altra struttura pubblica o convenzionata.



L’art.8 comma 2 del progetto, prevede però che “le persone affette da disturbi mentali devono essere inserite nelle liste di collocamento obbligatorio”. Tutte, nessuna esclusa. Basterà dichiarare, soffrendone, un qualunque disturbo inequivocabilmente riconducibile alla mente, per penalizzare chi con la malattia dovrà convivere anche dopo l’età pensionabile.

Come se una persona affetta da miopia, corretta efficacemente dalle lenti, potesse da oggi entrare in lista e in lizza con un disoccupato attualmente riconosciuto “non vedente”, passando per la chiamata nominativa, come espressamente previsto dalla legge 68.

Se il travaso dal collocamento ordinario diventerà automatico e senza nuove norme di tutela, i lavoratori con handicap psichico, che per la percentuale di invalidità riconosciuta sono già nelle liste, capiranno anche loro che, nel momento in cui mamma e papà non potranno più aiutarli economicamente, dovranno preparare la valigia, procurarsi un biglietto di sola andata e salutare i vicini.

La destinazione? Una Struttura Residenziale ad Assistenza prolungata e continuata, dove una attività “protetta” o “supportata” e a volte persino retribuita, servirà a fare passare del tempo, impedendo però all’ammalato di sentirsi ancora parte della comunità. Come quando, ignaro dei disturbi mentali in gestazione, svolgeva il servizio militare, o lavorava da apprendista, o studiava all’università. Abitando poi volentieri, a malattia sopraggiunta, in un domicilio autonomo, dal momento che si è dimostrato molto positivo per questi pazienti vivere, curandosi, in locali indipendenti ( di proprietà o in affitto o in comodato) preferibili persino alla stessa dimora dei genitori che, visitandolo con costanza e discrezione possono illudersi di preparare, poco per volta, il figlio ad affrontare un futuro dignitoso dopo la loro scomparsa.

Prospettiva già oggi raggiungibile con il supporto della psichiatria di comunità e viste le risorse disponibili prodotte dall’attuale benessere, sconosciuto a Giolitti e al suo tempo.

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Nel riassumere i più significativi aspetti del progetto obiettivo 1998/2000, il DPR  del 10/11/1999 poneva al punto 11 “l’importanza di sviluppare la collaborazione  con le associazioni dei familiari degli utenti, riconoscendone il ruolo attivo ed il valore fondamentale come risorsa al fianco delle equipes dei servizi”

Enunciazione chiara di una necessità prima trascurata, se è vero che non era né presente né presunta nello “spirito” delle precedenti leggi.

Ciò premesso e se la “struttura portante” del progetto di legge n.174 sarà approvata cosi com’è ora: alla prioritaria presenza delle associazioni dei familiari dei malati, che interloquiranno con i responsabili delle varie componenti del DSM e con le Autorità, dovranno, al verificarsi di certe condizioni, subentrare obbligatoriamente e con voce in capitolo, le associazioni di tutela dei diritti del malato.  Nel momento in cui la famiglia lo allontanerà, facendosi forte dell’articolo 8, solo chi rappresenta l’escluso o il malato rimasto comunque abbandonato, potrà ottenere per lui migliori opportunità, ad esempio il tempo libero. Spazio di vita da non lasciare alla disperazione, dopo che parenti ed ex amici, sempre giustificati dall’articolo 8, “esplicitamente” lo avranno ignorato, rifiutando anche per sempre ogni contatto.

La responsabilità conferita, con l’articolo 4 primo comma, al CSM anche per gli aspetti sociali e legali, sarebbe in questi casi ancora più clamorosamente conflittuale, perché dovrebbe scontrarsi con l’altro componente del medesimo Servizio territoriale (SRA) sulle “regole di vita comunitaria” certamente create per evitare rogne ai gestori.(art.8 c.4)



Il testo dovrà innanzi tutto indicare, senza equivoci, quale decisione sarà prevalente tra quella del malato maggiorenne o adolescente, dei genitori o dei terzi coinvolti, in tutti i casi di difformi scelte individuali. Probabilità più che possibile, come si intuisce già leggendo i tre seguenti commi:

Art.4 comma. 2b) “organizzare l’inserimento volontario o obbligatorio(..) nelle strutture (..) liberamente scelte dalla persona stessa o dai suoi familiari o da chi ne è responsabile”.

Art.7 comma 11 “Il TSO se richiesto(..)in strutture residenziali o ospedaliere, è effettuato nelle strutture indicate dalla persona affetta da disturbi mentali, o dai familiari o da chi ne è responsabile, e(?!)dagli operatori sociali che lo hanno in cura, o dove opera il medico curante.”


Art.8 comma 6 “ La persona affetta (..), o il suo familiare o chi ne ha la responsabilità, ha il diritto di scegliere liberamente il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di supporto”

E’ meglio quindi ribadire che va a priori stabilito con chi, a seconda degli argomenti in discussione, le varie strutture dovranno interloquire, per evitare anche una pletora di conflittuali dispersive associazioni. Quale chiarezza si ottiene leggendo invece: “dei familiari” a volte anche rigorosamente “relativi”, “del singolo familiare”, dell’utenza”,” degli utenti”?

Ad esempio:

Art.8 comma 7 “Le persone affette da(..) ed i relativi (!?) familiari (..)devono essere incentivati a costituire liberamente associazioni finalizzate alla tutela e alla difesa  dei loro interessi.” E’ infatti previsto che“ Tali associazioni devono essere consultate, in via preliminare e prioritaria, dalle strutture del CSM in tutte le decisioni relative alla politica della salute mentale svolta sul territorio”



Art.9 comma 3 “le regioni (..)stipulano contratti(..).In tali circostanze dovranno essere tenuti in considerazione sia il parere dei responsabili del DSM e il parere dell’utenza, sia ecc. ecc.”

Art.9 comma 4  “Le regioni(..) tenendo presenti il parere dei responsabili del DSM il parere dell’utenza ecc. ecc.”

Art.10 comma2 Trattando delle funzioni ispettive delle agenzie regionali è previsto che ”in tali circostanze devono sempre essere ascoltate le associazioni dei familiari e quelle degli utenti ”



Altrettanto chiaro dovrebbe apparire il motivo dell’ intervento esclusivo e disgiunto,delle due diverse associazioni, quando è richiesto come nei due casi seguenti:

Art.7 comma 13 “ E’ istituita presso ogni sede di Giudice tutelare una commissione per i diritti della persona affetta (..)” con compiti di ispezione e di controllo di ASO e TSO. 

Ciò premesso il comma 14 spiega che “ La Commissione (..) è composta dal giudice tutelare stesso, da uno psichiatra (..) e da un rappresentante delle associazioni dei familiari(!) presenti sul territorio”

L’associazione “delle persone affette…” prima arbitrariamente esclusa, viene rabbonita con l’Art.11 ai commi 2 e 2e) che la informano che “Presso il Ministero della salute è istituita la Commissione centrale di salute mentale con compiti di consulenza scientifica e consulenza organizzativa (..)composta anche da “due rappresentanti delle associazioni delle persone affette da disturbi mentali, rappresentative almeno a livello regionale”.

E’ sottinteso che l’esponente delle associazioni dei familiari aspetterà fuori.

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Il relatore del progetto di legge n.174 nel testo unificato presentato il 10/7/2002 attribuisce all’articolo 3 il compito di spiegare chi dovrà svolgere le attività di  prevenzione e cura, anche “ribattezzando” le strutture preposte, e nel prosieguo i trattamenti previsti, con nomi che meglio li possano distinguere e far identificare.

I successivi venti commi dell’articolo 7, non sempre però si incastrano nelle caselle, a loro riservate, del mosaico che il relatore stesso ha composto e intende far approvare.

E’ evidente il ruolo più centrale delle Forze dell’ordine. Meglio però che queste già si preparino a memorizzare che la nuova legge non richiama norme per agire immediatamente e drasticamente contro i parenti che rifiutano le cure ai giovani in evidente disagio, ma che ai fanciulli e agli adolescenti andrà spiegato che trattandosi di ASO negato, dovranno beneficiare di un proficuo trattamento sanitario coatto.



La confusione dei compiti, anticipata all’inizio, trova ora autorevole conferma.

Va premesso che: “le attività di prevenzione e di cura delle malattie mentali sono svolte per mezzo del DSM e per l’età evolutiva dalle Unità Operative Autonome di  Neuropsichiatria Infantile (UONPI).”(Art.3 comma 1)

Compiti ribaditi nei successivi commi e precisamente:

al n.4“I DSM effettuano gli interventi per la prevenzione e la cura delle malattie mentali.”

e al n.6“Per l’età evolutiva, che si conclude con il compimento dei 18 anni di età, le attività di prevenzione e di cura delle malattie mentali sono svolte dalle UONPI”.



Quando però con l’articolo 7 si indicano alcune delle modalità di esecuzione le UONPI vengono ignorate, a partire già dall’accertamento sanitario obbligatorio detto ASO :

commi 1 e 2.”il trattamento di cui trattasi deve essere effettuato (..) con le modalità meno invasive possibili “(..)”avviene al domicilio a cura del CSM competente e con la collaborazione delle Forze dell’Ordine” Imponendo chiaramente: ”che sia stato attuato ogni valido e pertinente tentativo necessario per ottenere il consenso alla cura della persona affetta da disturbi mentali o, in caso di soggetto in età evolutiva , dei genitori o di chi esercita la potestà parentale”



E’ stato semplicemente dimenticato il contenuto dell’Articolo.3 comma 6: “Per l’età evolutiva (..) le Unità Operative Autonome di Neuropsichiatria (UONPI) .. sono articolate in servizi territoriali e ospedalieri”(…) “parte di tali servizi sono organizzati anche a far fronte all’emergenza”

Stesso oblio per i medici e malgrado sia stato stabilito (nello stesso comma 6) che della UONPI “(..)è responsabile uno specialista in neuropsichiatria infantile (…)” (coordinatore di altri psichiatri, si presume).

Responsabilità trascurata se poi il comma 3 dell’articolo 7 specifica che: “ciascun ASO è richiesto da un medico e convalidato da un medico specialista in psichiatria del CSM”



TSOU:

Essendo la conseguenza di “ evidenti disturbi comportamentali tali da fare supporre l’esistenza di alterazioni psichiche, (..)ha finalità prevalentemente diagnostiche” da emettere entro tre giorni.(Art.7 comma 4)

Il relatore giunto al comma 5, si ricorda dell’esistenza dell’articolo 33 della legge 833/78 che tratta delle “Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, ma si dimentica di specificare che gli ultrasessentenni qui citati dovranno essere affetti da demenza o da altri disturbi diversi dalle malattie mentali. E con diagnosi immediata. Scrive infatti al riguardo: qualora il TSOU sia richiesto per patologie fisiche O (!?).per soggetti anziani ultrassessantenni, la richiesta medesima deve essere inoltrata al distretto(..) che vi provvede (..)con personale proprio.” Probabili forme neurologiche quindi, anche perché l’età di riferimento è passata dai settanta anni della bozza precedente, agli attuali sessanta.



TSO :(Art.7comma 8)

Il TSO si applica quando ricorrono oltre alla condizione a), anche le condizioni b) e c).

Con b) si indica “la necessità di trattamento terapeutico, che il paziente non accetta”.

Parrebbe quindi solo per malati maggiorenni e non anche per giovani con i genitori dissenzienti. Breve illusione, perché alla condizione c) si precisa che: “siano state espletate tutte le azioni e tutti i tentativi per il consenso al trattamento e siano risultati inefficaci eventuali ASO e TSOU.” anche se quest’ultimo contenuto entro 72 ore ha “compititi prevalentemente diagnostici”.

Seguendo la trafila fin dall’inizio, il TSO è perciò anche il risultato finale di due mancanze di soggetti terzi: di diagnosi incompiuta per il TSOU ; di consenso negato da parenti per l’ASO di minori.



L’argomento si può concludere, segnalando che l’articolo 3 comma 6 stabilisce che: “Le

UONPI sono articolate in servizi territoriali e ospedalieri, coordinati con il DSM-(e non con il CSM!)-. Parte di tali servizi sono organizzati anche “per far fronte all’emergenza e, se del caso, dotati di posti letto.”

Le incombenze imposte dell’Art.6 comma 6 alla “Organizzazione del Servizio ospedaliero” sono spiegate con  risolutezza. “Al personale.. è fatto obbligo di richiedere immediatamente informazioni e cartella clinica al CSM(..) tenere informato il CSM delle terapie effettuate, avvisarlo preventivamente sulle dimissioni (..)”

E l’autonoma responsabilità delle UONPI ? Non vanno informate e non va richiesta della eventuale cartella clinica presso di loro? E l’articolo 3 comma 1, già richiamato, nel cui testo il DSM e le UONPI nascono e agiscono in  conclamata autonomia?

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Quando la linea di demarcazione tra buona e mala fede non è tracciata, tale mancanza diventa un alibi per ogni ”contrabbandiere” che si rispetti.

Nell’ultimo capoverso del progetto di legge 174 del 30/5/2001(Art.5 c.3) era scritto: “nella utilizzazione di strutture private è data la precedenza alle strutture a carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche parziale, di malati di mente”


Disposizione già abbastanza riduttiva per i potenziali lavoratori con handicap.

Pur tuttavia il 10/7/2002, dopo avere avvertito la necessità di ulteriori indagini conoscitive, sentito via via il parere di: ARAP, SIP, AILP, DIAPSI, Nuova Psichiatria, UNASAM, DIAPSI GRA, AITSAM, ARIS, Fondazione IDEA, Psiche 2000,AIPPC, AUPI, Pre-Sam, AVAP, SOPSI, SIPTECH, Associazione italiana psichiatri Abruzzo e Molise, SIRP, Psichiatria democratica e forse udite anche lamentele non del tutto disinteressate, il relatore ha deciso di riconsiderare anche questo dettaglio puntualizzando che: “Nell’ambito dell’utilizzazione di tali strutture private, si da la precedenza a quelle già convenzionate e a quelle a carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche parziale, delle persone affette da disturbi mentali”

Non sarebbe stato preferibile “sbianchettare” il comma?

Se la volontà fosse stata veramente quella di far lavorare alcuni malati di mente,  la norma, (stabilita anche la percentuale minima rispetto all’organico) non avrebbe potuto essere dissimile da questa: ”Nell’ambito dell’utilizzazione di tali strutture private, si da la precedenza a quelle anche a carattere cooperativo che utilizzano il lavoro, anche parziale, delle persone  affette da disturbi mentali. Pari priorità spetterà alle strutture già convenzionate che abbiano effettuato assunzioni, con successivo continuativo utilizzo di altrettanti lavoratori con handicap psichico”

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Nelle precedenti proposte di modifica e prima del testo unificato del 10/7/2002 era scritto che “andrebbe puntualizzato, con la legge o con successivo regolamento, che il sussidio costituisce uno strumento per evitare la istituzionalizzazione; va  quindi erogato, in forma economica o con altra modalità solo nei casi a rischio di istituzionalizzazione”

Si pensava pure a severi controlli, affinchè il sussidio venisse “effettivamente utilizzato per migliorare le condizioni di vita del paziente al suo domicilio”.

Più che legittimo il sospetto che mamma e papà avrebbero potuto capitalizzare il dolore, occultando la “provvidenza economica erogata dallo stato”.

 Il già paventato svuotamento della incompiuta psichiatria di comunità delle sue attribuzioni sul territorio, si avverte nel testo riveduto del medesimo articolo 8 al comma 5 dove compare la nuova figura del promotore CSM che, per mezzo delle “proposte, che se accettate, dovranno essere concesse”, raccoglierà contratti dai “familiari disponibili a mantenere in famiglia la persona affetta da disturbi mentali” Il promotore offrirà soldi e pacchetti vacanze “per le convenienti pause nella convivenza stessa” Basterà una firma in calce. Il malato nel frattempo, potrà avere un primo contatto con la SRA.



  Lettera firmata                                                              Brescia 21 novembre 2002



                                                             *******************
Un componente della “Ass.ne cristiana volontaria per amm.ti psichici” il 23/11 ha scritto ad un quotidiano sostenendo che: ”In Parlamento vi è una ottima proposta di modifica della 180, presentata dalla maggioranza.”

La 180: “Una delle poche leggi comuniste approvate nel nostro paese è diventata perciò una bandiera e come una bandiera viene difesa” “:contro la ragione, contro ogni sentimento, contro ogni pietà.” Così termina l’articolo, con l’estensore Sig. D. B. che dà per conseguenti i futuri “nuovi lutti e nuovi dolori”

Colpa dei comunisti quindi se, come sostiene il Sig. Lucio, non si risolverà “un problema di semplice e banale civiltà”.

Ma si può??

I presupposti per non poter comporre una breve ed efficace normativa ci sono quindi tutti anche su questo delicato argomento. (Fortuna, almeno, che saranno tra breve disponibili i farmaci di terza generazione già sperimentati oltre oceano).


n.b.

Non va omesso che il brano inizia richiamando due gravi fatti di sangue, in uno dei quali è coinvolto un “pensionato che ha ucciso il genero”. I motivi? sempre e solo quello: “malati di mente non curati.”

Pensare anche a cure prescritte in modo errato?: impossibile. Supporre disturbi mentali di comodo?: da escludere. Altre alternative?: nessuna. I fatti dedotti e raccontati dai giornali?: pura verità rivelata.

Ancora oggi, si chiama stigma.

SEMPLIFICANDO :

(“Il grassetto” è testuale, ma non rigorosamente consequenziale, dal progetto di legge 174)

(Il “corsivo” è testuale dalla vigente legge 36)

                                                                     ART.1

La presente legge detta i principi dell’ordinamento in materia di assistenza psichiatrica, ai sensi dell’articolo 117 comma 3 della Costituzione.

                                                                     ART.2

Ogni cittadino ha diritto alla tutela della salute e alla prestazione di cure adeguate,  anche quanto la sua alterazione mentale lo porti a rifiutare ogni aiuto.

                                                                     ART.3

I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con persone malate di mente maggiorenni.

Ogni visita del malato presso parenti o amici, potrà successivamente avvenire solo se da questi esplicitamente accettata.

                                                                     ART.4

Il malato di mente abbandonato, a meno che i suoi comportamenti non costituiscano motivo di inserimento coatto, potrà essere avviato in strutture residenziali compatibili.

Ogni struttura dovrà essere dotata di adeguati spazi verdi ed assicurare al malato interventi medici diagnostici e terapeutici, interventi psicologici, psicoterapici e psicodiagnostici, attività riabilitative, ricreative, attività fisica e attività lavorativa.

Eventuali compensi devono essere assegnati al paziente che ha svolto il lavoro.

Compatibilmente con le regole di vita comunitaria e con le condizioni cliniche, saranno fruibili brevi permessi giornalieri di libera uscita.

ART.5

L’articolo 64 della legge 23 dicembre 1978, 833, è abrogato.

Dal giorno dell’attuazione della presente legge è abrogata ogni contraria disposizione generale o speciale vigente in materia. Le regioni adegueranno la propria normativa interna, nel frattempo le disposizioni qui contenute opereranno direttamente.

ART.6

 La presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta ufficiale delle

leggi e dei decreti della Repubblica Italiana, mandando a chiunque spetti di osservarla

e di farla osservare come legge dello Stato.
Entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale.



Per il relatore e deputato Maria Burani Procaccini non è forse questa, in sintesi, l’autentica

autentica della volontà popolare che il 10/7/2002 ha inteso raccogliere, unificare, sottoscrivere e proporre al voto delle Camere?

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