OPG di AVERSA: DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL MALATO DI MENTE

 Newsletter n°3  - 23 Marzo 2001

La storia di Nabuc

www.opgaversa.it/Nabuc

Diritti Rovesci è il titolo del numero 14, anno 3°, Marzo 2001 della rivista bimestrale edita dai ricoverati dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa. In questo numero i ragazzi della redazione, in collaborazione con quelli della scuola, hanno voluto riflettere sulla dichiarazione dei diritti del malato di mente, stilandone una personalissima versione, articolata in 19 principali punti.

Di seguito riportiamo quanto pubblicato:

Il giorno 8 Febbraio nell'aula O.P.G. si è riunita l'assemblea costituente formata dagli alunni della pluriclasse e ha sancito la:

DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DEL MALATO DI MENTE

Premessa: Ogni uomo in ogni situazione in cui si trova ha dei diritti che vanno garantiti. I diritti dell'uomo vanno regolati dall'etica.

Etica e Diritto non possono essere separati.

Art. 1) La dignità della persona è diritto fondamentale del malato di mente.

Art. 2) L'ammalato non va trattato con arroganza, presunzione e violenza.

Art. 3) L'ammalato ha diritto ad essere circondato da persone competenti, gentili, sensibili e affettuose.

Art. 4) L'ammalato di mente ha diritto a vivere in un ambiente pulito, igienicamente sano, sereno e allegro.

Art. 5) L'ammalato ha diritto ad almeno due ore al giorno di psicoterapia e di terapia di gruppo.

Art. 6) L'ammalato ha diritto ad essere istruito e a non essere emarginato nell'ignoranza.

Art. 7) L'ammalato di mente ha diritto a dire la verità e ha diritto ad essere ascoltato.

Art. 8) L'ammalato non va deriso.

Art. 9) L'ammalato non va coercito e ha diritto a non essere lasciato nei propri escrementi durante la contenzione, ma va assistito da personale competente e amorevole.

Art. 10) L'ammalato che non è in grado di badare a se stesso va pulito, lavato e curato nella persona fisica.

Art. 11) L'ammalato ha diritto ad una alimentazione sana ed equilibrata.

Art. 12) L'ammalato va aiutato a cambiare nella mente.

Art. 13) Nel momento in cui l'ammalato è dichiarato guarito, ha diritto ad essere reinserito nella società. La società ha il dovere di accoglierlo e di attivarsi per la sua riabilitazione.

Art. 14) Il ricoverato ha diritto a non essere sfruttato nel lavoro, facendo cioè quello che non gli spetta fare.

Art. 15) Il ricoverato lavorante ha diritto ad una paga adeguata.

Art. 16) Il ricoverato lavorante ha diritto a frequentare la scuola.

Art. 17) L'ammalato di mente ha diritto a rimanere in un O.P.G. della propria regione.

Art. 18) Un organo superiore deve garantire il rispetto dei diritti dell'ammalato di mente. Se questo organo superiore non è in grado di farli rispettare va abolito o sostituito.

Art. 19) Un governo che non considera o nega i diritti del malato di mente non ha ragione di essere.

Gli ultimi due articoli sono una parafrasi di due articoli della Dichiarazione d'Indipendenza Americana

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