Assunzione dei disabili. Sanzioni.

Con circolare 16.2.2001 n.23/2001, il Ministero del lavoro fornisce le disposizioni applicative per le sanzioni amministrative conseguenti alla mancata assunzione dei disabili, di cui alla legge 12.3.1999 n. 68 ed al Dpr 10.10.2000 n. 333. L'art. 15 della legge 12.3.1999 n. 68 prevede le seguenti sanzioni amministrative: 1) per ritardato invio del prospetto di cui all'art. 9, comma 6: lire 1 milione, maggiorate di 50mila lire per ogni giorno di ulteriore ritardo; 2) per ogni giorno lavorativo non coperto, per cause imputabili al datore di lavoro, trascorsi 60 giorni dalla data in cui sorge l'obbligo di assunzione dei disabili: 100mila lire per ogni disabile non occupato nella medesima giornata. In merito alla sanzione di cui al punto 1), la circolare ministeriale precisa che la sanzione si compone di due parti, una determinata in misura fissa (1 milione), l'altra variabile e proporzionata al protrarsi della condotta omissiva, avendo la violazione dell'obbligo di mancato invio del prospetto natura di illecito permanente. La maggiorazione di 50mila lire va calcolata dal giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo (per l'anno 2000 fissato al 31 marzo). Pertanto, l'importo della sanzione, in concreto, non potrà essere inferiore a lire 1.050.000 (1 milione per la parte fissa e 50mila lire per il primo giorno di ritardo); in merito alla sanzione di cui al punto 2), la circolare ministeriale precisa che il momento in cui insorge l'obbligo di assunzione e dal quale va calcolata la sanzione amministrativa di 100mila lire per ogni giorno lavorativo e per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato &laqno;nella medesima giornata» di cui all'art.15, comma 4 della legge 12.3.1999 n. 68 decorre dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l'obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli Uffici competenti.

 

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