SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE APPROVAZIONE DELL' ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO  RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA.

 

Approvato dal Consiglio Dei Ministri il 26 Gennaio 2001


                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

                              VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n°419,
                     laddove è prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento che assicuri
                     livelli uniformi delle prestazioni socio ? sanitarie ad alta integrazione sanitaria, anche
                     in attuazione del Piano sanitario nazionale;

                              VISTO l'articolo 3 ? septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n° 502, e
                     successive modifiche e integrazioni, in cui è prevista la tipologia delle prestazioni
                     socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi  ai sensi
                     del citato articolo 2, comma 1, lettera n) della legge n°419 del 1998;

                              VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante
                     ?Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998 ? 2000?, con
                     particolare riguardo alla parte relativa all'integrazione tra assistenza sanitaria e
                     sociale;

                              VISTO l'articolo 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n°59, e successive
                     modifiche e integrazioni;

                              VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n°281;

                             CONSIDERATA, quindi, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di indirizzo
                     e coordinamento relativo all'integrazione socio ? sanitaria;

                              VISTA  l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
                     Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;

                             VISTO  il parere della Conferenza Stato-Città ed Autonome locali unificata con la
                     Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
                     di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;

                              CONSULTATE le Province autonome di Trento e Bolzano,  ai sensi dell'articolo 3,
                     comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n°266;

                              VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione
                     del......................;

                              Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro per la
                     solidarietà sociale,

                      D E C R E T A

                      Art. 1

                      1.  E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.

                      Art. 2
                     (Tipologia delle prestazioni)

                     1.      L'assistenza sociosanitaria viene prestata alle persone che presentano bisogni
                        di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale,
                        anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla scorta di
                        valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità ed i criteri di
                        definizione dei progetti assistenziali personalizzati.

                     2.      Le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo 3 - septies del decreto legislativo
                        30 dicembre 1992, n°502, e successive modifiche e integrazioni sono definite
                        tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità e
                        l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.

                     3.      Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti
                        inerenti a:

                           a)     funzioni psicofisiche;

                           b)     natura delle attività del soggetto e  relative limitazioni;

                           c)      modalità di partecipazione alla vita sociale;

                           d)     fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al
                              bisogno e nel suo superamento.

                     4.      L'intensità assistenziale è stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il
                        progetto personalizzato, così definite:

                           a)     la fase intensiva, caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico
                              di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata breve
                              e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali,
                              ambulatoriali e domiciliari;

                           b)     la fase estensiva, caratterizzata da una minore intensità  terapeutica,
                              tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un
                              programma assistenziale  di medio o prolungato periodo definito;

                           c)      la fase di lungoassistenza, finalizzata a mantenere l'autonomia
                              funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché a
                              favorire la partecipazione alla vita sociale.

                     5.      La complessità dell'intervento è determinata con riferimento alla composizione
                        dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla loro
                        articolazione nel progetto personalizzato.

                     Art. 3
                     (Definizioni)

                     1.      Sono da considerare prestazioni sanitarie a rilevanza sociale le prestazioni
                        assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali, sono
                        finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
                        rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite
                        o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla
                        partecipazione alla vita sociale  e alla espressione personale. Dette prestazioni, di
                        competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle stesse, sono
                        inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate in regime
                        ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali
                        .

                      2.      Sono da considerare prestazioni sociali a rilevanza sanitaria tutte le attività del
                     sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con
                     problemi  di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute. Tali attività,
                     di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei
                     cittadini, stabilita dai Comuni stessi e si esplicano attraverso:

                           a)      Gli interventi di sostegno e promozione a favore dell'infanzia,
                              dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;

                           b)      Gli interventi per contrastare la povertà nei riguardi dei cittadini
                              impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;

                           c)       Gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a
                              favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone
                              non autosufficienti;

                           d)      Gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
                              semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non
                              assistibili a domicilio;

                           e)      Gli interventi, anche di natura economica, atti a favorire l'inserimento
                              sociale di soggetti affetti da disabilità  o patologia psicofisica e da
                              dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in
                              materia di diritto al lavoro dei disabili;

                           f)        Ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza
                              sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la
                              legislazione vigente.

                     3.      Dette prestazioni, inserite in progetti personalizzati di durata non limitata,  sono
                        erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza .

                     4.      Sono da considerare prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria
                        di cui all'articolo 3 - septies, comma 4 del decreto legislativo n.502 del 1992, e
                        successive modifiche e integrazioni tutte le prestazioni caratterizzate da
                        particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali
                        attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap,
                        patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool, e farmaci, patologie per
                        infezioni da H.I.V. e patologie terminali inabilità o disabilità conseguenti a
                        patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare,
                        attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità del concorso di più
                        apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato di
                        assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi sanitari e
                        sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi sanitari
                        impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria sono
                        erogate dalle Aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse possono
                        essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture
                        residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura degli
                        aspetti del bisogno sociosanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la limitazione
                        delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

                      Art. 4
                     (Principi di programmazione e di organizzazione delle attività)

                     1.      La regione nell'ambito della programmazione degli interventi  sociosanitari
                        determina le procedure e le modalità di applicazione dei criteri di definizione delle
                        prestazioni di cui all'articolo 2 commi 1, 2 e 3,  ivi compresi i criteri di
                        finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella Tabella allegata. A tal
                        fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione
                        sanitaria e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 2, comma 2 - bis del decreto
                        legislativo 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni o di altri organismi
                        consultivi equivalenti previsti dalla legislazione  regionale.

                     La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività di vigilanza e
                     coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle Aziende sanitarie e dei
                     Comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello territoriale. La
                     programmazione degli interventi sociosanitari avviene secondo principi di
                     sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità,
                     copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità assistenziale.

                     2.      Al fine di favorire l'integrazione con i servizi di assistenza primaria e con le altre
                     prestazioni sociosanitarie, la programmazione dei servizi e delle prestazioni ad
                     elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività territoriali, di cui
                     all'articolo 3 - quater , comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive
                     modifiche e integrazioni. I Comuni adottano sul piano territoriale gli assetti più
                     funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per consentirne
                     l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.

                     3.      Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza delle prestazioni sociosanitarie
                        necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari ,
                        l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata attraverso la  valutazione
                        multiprofessionale del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e
                        personalizzato e la valutazione  periodica dei risultati ottenuti. La Regione emana
                        indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare  a livello territoriale i  criteri della
                        valutazione multiprofessionale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato
                        vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti
                        uniformi ed omogenei a livello territoriale.

                      Art. 5
                     (Criteri di finanziamento)

                     1.      Le Regioni, nella ripartizione delle risorse del fondo per il servizio sanitario
                     regionale con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 3, comma 1  tengono
                     conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori demografici ed
                     epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali e ambientali.

                     2.      La Regione definisce i criteri per la definizione della  partecipazione alla spesa
                     degli utenti in rapporto ai singoli interventi.

                     Art.  6
                     (Norma di garanzia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome)

                     1.      Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano
                        provvedono       alle finalità del presente atto di indirizzo e coordinamento
                        nell'ambito delle proprie      competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi
                        ordinamenti.

                     Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari e sarà
                     pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

                     PRESTAZIONI E CRITERI DI FINANZIAMENTO

AREA  PRESTAZIONI, FUNZIONI  FONTE                                                     LEGISLATIVA CRITERI DI                FINANZIAMENTO
( % di attribuzione     della spesa) 
Materno                     infantile

1.Assistenza  di tipo      consultoriale alla        famiglia, alla maternità,      ai minori attraverso            prestazioni mediche,          sociali, psicologiche,          riabilitative
 
 

                                 2.Attività assistenziali
inerenti l'interruzione
volontaria di gravidanza
attraverso prestazioni
mediche, sociali,
psicologiche
 
 

                                 3.Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita anche attraverso affidi e
adozioni
 
 

                                    Interventi di sostegno         per le famiglie di            minori  in situazione di disagio di disadattamento o  di devianza 
 
 

                                          Interventi per minori      soggetti a provvedimenti  penali, civili, amministrativi 
 
 

                                 4.Interventi  di                  prevenzione, assistenza     e recupero psicoterapeutico dei         minori vittime di abusi

L. 29 luglio 1975, n. 405 
 
 
 
 
 
 

L. 22 maggio 1978, n. 194 
 
 
 
 
 
 
 
 

Norme nazionali in materia 
di diritto di famiglia, affidi e
adozioni nazionali ed
internazionali L. 28 agosto                      1997, n. 285 

Leggi regionali 
 
 
 
 
 
 

                                      
 
 
 
 
 
 
 
 

L. 15 febbraio 1996, n. 66
L. 3 agosto 1998, n. 269

  100% a carico del SSN 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 100% a carico del SSN 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 100% a carico del SSN
le prestazioni medico                                  specialistiche,                                           psicoterapeutiche, di
indagine diagnostica sui 
minori e sulle famiglie 
adottive e affidatarie 

                                                                 100% a carico dei
Comuni le prestazioni
di supporto sociale ed
economico alle
famiglie, di supporto
educativo domiciliare e
territoriale ai minori ,
compresa l'indagine
sociale sulla famiglia 

                                                                 100% a carico dei
Comuni l'accoglienza in
comunità educative o
familiari 
 

100% a carico del SSN 


 
 

Disabili

1.       Assistenza ai disabili attraversointerventi diretti alrecupero funzionale e   sociale dei soggetti affetti da minorazionifisiche, psichiche o sensoriali e tramite prestazioni
 domiciliari,ambulatoriali,
semiresidenziali e residenziali eassistenza protesica 
 
 
 
 

                                    
 
 
 
 

2.       Tutela del disabile attraverso prestazioni di riabilitazione,educative e di socializzazzione, di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare, semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L. 23 dicembre 1978, n. 833 
art. 26 

                                                     Provvedimento 7 maggio 1998: linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione L. 5 febbraio 1992, n. 104 

                                                     L. 21 maggio  1998, n. 162 
 
 

                                                     Leggi regionali
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100% a carico del 
SSN l'assistenza in 
fase intensiva e le
prestazioni ad                                          elevata integrazione
nella fase estensiva
e nei casi di                                              responsività minimale 

                                                                   100% a carico del                                      SSN l'accoglienza in
strutture terapeutiche di
minori affetti da disturbi
comportamentali o
patologie di                                                interesse neuropsichiatrico . 
 
 

                                                                   100% a carico del
SSN le prestazioni
diagnostiche,
riabilitative e di
consulenza
specialistica 

                                                                   70% a carico del SSN
e 30% a carico dei
Comuni l'assistenza
in strutture
semiresidenziali e
residenziali  per
disabili gravi privi del
 sostegno familiare 

                                                                   100% a carico dei
Comuni l'assistenza
sociale, scolastica ed
educativa e i
programmi di
inserimento sociale e
lavorativo 

Anziani e persone non autosufficienti con patologie
cronico-degenerative 

1.       Cura e recupero funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite servizi
residenziali a ciclo continuativo e diurno, compresi interventi e servizi di sollievo alla famiglia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.       Assistenza domiciliare integrata 

Linee Guida emanate 
dal MS del 31/3/1994 
L. 11 marzo 1988, n. 67 
L. 451/1998 
D.Lgs.229/1999 
D.P.R. 23 luglio1998: 
Piano Sanitario  1998/2000
                                                     Leggi e Piani
regionali 
 
 
 
 
 
 

P.O. Anziani 

100% a carico del
SSN l'assistenza in
fase intensiva e le
prestazioni ad
elevata integrazione
nella fase  estensiva

                                                                   Nelle forme di
lungoassistenza la
spesa viene ripartita
a carico del SSN nella
misura del 60% della
tariffa media
regionale e
comunque pari al
costo del personale
sanitario e di almeno
il 30% della spesa
per l'assistenza
tutelare e
alberghiera 
 
 

                                                                   100% a carico del
SSN le prestazioni a
domicilio di medicina
generale e
specialistica, di
assistenza
infermieristica e di
riabilitazione 

                                                                   50% a carico del SSN
e 50% a carico dei
Comuni l'assistenza
tutelare 

                                                                   100% a carico dei
Comuni l'aiuto
domestico e
familiare 


 
 

Dipendenze
da droga, 
alcool e
farmaci 
1.       Tutela delle persone dipendenti da alcool e da droga tramite  prestazioni di tipo ambulatoriale, domiciliare,
semiresidenziale e residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale 
D.P.R. 9
ottobre 1990,
 n. 309 
L. 18 febbraio 1999, n. 45
Accordo
Stato-Regioni
 21.1.1999
100% a carico del SSN le prestazioni
terapeutico-
riabilitative e i
trattamenti
specialistici,
compreso il periodo
della
disassuefazione in
comunità
terapeutica.
100% a carico dei
Comuni i
programmi di
reinserimento
sociale e lavorativo,
allorché sia
superata la fase didipendenza
Patologie                      psichiatriche

1.       Tutela delle persone affette da  disturbi mentali tramite prestazioni  terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare,  semiresidenziale e residenziale 

2.       Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e  programmi di reinserimento sociale e lavorativo

D.P.R.10
novembre
1999: Progetto
obiettivo
Tutela della
salute mentale
1998/2000 

100% a carico del
SSN 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Nella fase di
lungoassistenza,
ripartizione della
spesa tra ASL e
Comuni secondo
quote fissate a
livello regionale
prevedendo, nei
parametri di
ripartizione , un
quota minima di
concorso alla spesa
non inferiore al
30% e non
superiore al 70% , 
fatta salva la
eventuale
compartecipazione
da parte dell'utente
prevista dalla
disciplina regionale
comunale

Patologie 
per infezioni 
da HIV. 

1.       Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di  lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali 

2.       Programmi di reinserimento sociale e lavorativo

L.n. 135/1990

100% a carico del
SSN 
 
 
 
 

                                                                       Ripartizione della
spesa tra ASL e
Comuni in misura
non inferiore al
30% per ognuno
nella fase di
lungoassistenza,
fatta salva la
eventuale
compartecipazione
alla spesa da parte 
dell'utente, in base
ai criteri stabiliti 
dalla Regione

Pazienti terminali  Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale, domiciliare,
semiresidenziale, residenziale
L. 28 febbraio 1999, n. 39 100% a carico del 
SSN 


 

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