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SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RECANTE APPROVAZIONE DELL' ATTO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO RELATIVO ALLA INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA. |
Approvato dal Consiglio Dei Ministri il
26 Gennaio 2001
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge 30 novembre 1998, n°419,
laddove è prevista l'emanazione di un atto di indirizzo e coordinamento
che assicuri
livelli uniformi delle prestazioni socio ? sanitarie ad alta integrazione
sanitaria, anche
in attuazione del Piano sanitario nazionale;
VISTO l'articolo 3 ? septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n°
502, e
successive modifiche e integrazioni, in cui è prevista la tipologia
delle prestazioni
socio-sanitarie e l'ambito dell'atto di indirizzo e coordinamento da emanarsi
ai sensi
del citato articolo 2, comma 1, lettera n) della legge n°419 del 1998;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, recante
?Approvazione del Piano sanitario nazionale per il triennio 1998 ? 2000?,
con
particolare riguardo alla parte relativa all'integrazione tra assistenza
sanitaria e
sociale;
VISTO l'articolo 8, commi 1 e 4 della legge 15 marzo 1997, n°59, e successive
modifiche e integrazioni;
VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n°281;
CONSIDERATA, quindi, l'esigenza di assicurare l'emanazione dell'atto di
indirizzo
e coordinamento relativo all'integrazione socio ? sanitaria;
VISTA l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-Città ed Autonome locali
unificata con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome
di Trento e Bolzano in data 21 dicembre 2000;
CONSULTATE le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo
3,
comma 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n°266;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri nella riunione
del......................;
Sulla proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
per la
solidarietà sociale,
D E C R E T A
Art. 1
1. E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento.
Art. 2
(Tipologia delle prestazioni)
1. L'assistenza sociosanitaria viene prestata
alle persone che presentano bisogni
di salute che richiedono prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale,
anche di lungo periodo, sulla base di progetti personalizzati redatti sulla
scorta di
valutazioni multidimensionali. Le regioni disciplinano le modalità
ed i criteri di
definizione dei progetti assistenziali personalizzati.
2. Le prestazioni sociosanitarie di cui all'articolo
3 - septies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n°502, e successive modifiche e integrazioni sono
definite
tenendo conto dei seguenti criteri: la natura del bisogno, la complessità
e
l'intensità dell'intervento assistenziale, nonché la sua durata.
3. Ai fini della determinazione della natura
del bisogno si tiene conto degli aspetti
inerenti a:
a) funzioni psicofisiche;
b) natura delle attività del soggetto e relative limitazioni;
c) modalità di partecipazione alla vita sociale;
d) fattori di contesto ambientale e familiare che
incidono nella risposta al
bisogno e nel suo superamento.
4. L'intensità assistenziale è
stabilita in base a fasi temporali che caratterizzano il
progetto personalizzato, così definite:
a) la fase intensiva, caratterizzata da un impegno
riabilitativo specialistico
di tipo diagnostico e terapeutico, di elevata complessità e di durata
breve
e definita, con modalità operative residenziali, semiresidenziali,
ambulatoriali e domiciliari;
b) la fase estensiva, caratterizzata da una minore
intensità terapeutica,
tale comunque da richiedere una presa in carico specifica, a fronte di un
programma assistenziale di medio o prolungato periodo definito;
c) la fase di lungoassistenza, finalizzata
a mantenere l'autonomia
funzionale possibile e a rallentare il suo deterioramento, nonché
a
favorire la partecipazione alla vita sociale.
5. La complessità dell'intervento è
determinata con riferimento alla composizione
dei fattori produttivi impiegati (professionali e di altra natura), e alla
loro
articolazione nel progetto personalizzato.
Art. 3
(Definizioni)
1. Sono da considerare prestazioni sanitarie
a rilevanza sociale le prestazioni
assistenziali che, erogate contestualmente ad adeguati interventi sociali,
sono
finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione,
rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie
congenite
o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla
partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale. Dette
prestazioni, di
competenza delle aziende unità sanitarie locali ed a carico delle
stesse, sono
inserite in progetti personalizzati di durata medio/lunga e sono erogate
in regime
ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali
.
2. Sono da considerare prestazioni sociali
a rilevanza sanitaria tutte le attività del
sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato
di bisogno, con
problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo
stato di salute. Tali attività,
di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da
parte dei
cittadini, stabilita dai Comuni stessi e si esplicano attraverso:
a) Gli interventi di sostegno e promozione
a favore dell'infanzia,
dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
b) Gli interventi per contrastare la povertà
nei riguardi dei cittadini
impossibilitati a produrre reddito per limitazioni personali o sociali;
c) Gli interventi di sostegno e di aiuto
domestico familiare finalizzati a
favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone
non autosufficienti;
d) Gli interventi di ospitalità alberghiera
presso strutture residenziali e
semiresidenziali di adulti e anziani con limitazione dell'autonomia, non
assistibili a domicilio;
e) Gli interventi, anche di natura economica,
atti a favorire l'inserimento
sociale di soggetti affetti da disabilità o patologia psicofisica
e da
dipendenza, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in
materia di diritto al lavoro dei disabili;
f) Ogni altro intervento qualificato
quale prestazione sociale a rilevanza
sanitaria ed inserito tra i livelli essenziali di assistenza secondo la
legislazione vigente.
3. Dette prestazioni, inserite in progetti
personalizzati di durata non limitata, sono
erogate nelle fasi estensive e di lungoassistenza .
4. Sono da considerare prestazioni sociosanitarie
ad elevata integrazione sanitaria
di cui all'articolo 3 - septies, comma 4 del decreto legislativo n.502 del
1992, e
successive modifiche e integrazioni tutte le prestazioni caratterizzate
da
particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria,
le quali
attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap,
patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool, e farmaci, patologie
per
infezioni da H.I.V. e patologie terminali inabilità o disabilità
conseguenti a
patologie cronico-degenerative. Tali prestazioni sono quelle, in particolare,
attribuite alla fase post-acuta caratterizzate dall'inscindibilità
del concorso di più
apporti professionali sanitari e sociali nell'ambito del processo personalizzato
di
assistenza, dalla indivisibilità dell'impatto congiunto degli interventi
sanitari e
sociali sui risultati dell'assistenza e dalla preminenza dei fattori produttivi
sanitari
impegnati nell'assistenza. Dette prestazioni a elevata integrazione sanitaria
sono
erogate dalle Aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario. Esse
possono
essere erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture
residenziali e semiresidenziali e sono in particolare riferite alla copertura
degli
aspetti del bisogno sociosanitario inerenti le funzioni psicofisiche e la
limitazione
delle attività del soggetto, nelle fasi estensive e di lungoassistenza.
Art. 4
(Principi di programmazione e di organizzazione delle attività)
1. La regione nell'ambito della programmazione
degli interventi sociosanitari
determina le procedure e le modalità di applicazione dei criteri
di definizione delle
prestazioni di cui all'articolo 2 commi 1, 2 e 3, ivi compresi i criteri
di
finanziamento, tenendo conto di quanto espresso nella Tabella allegata.
A tal
fine si avvale del concerto della Conferenza permanente per la programmazione
sanitaria e sociosanitaria regionale di cui all'articolo 2, comma 2 - bis
del decreto
legislativo 502 del 1992, e successive modifiche e integrazioni o di altri
organismi
consultivi equivalenti previsti dalla legislazione regionale.
La regione con il concorso della stessa Conferenza, svolge attività
di vigilanza e
coordinamento sul rispetto di dette indicazioni da parte delle Aziende sanitarie
e dei
Comuni al fine di garantire uniformità di comportamenti a livello
territoriale. La
programmazione degli interventi sociosanitari avviene secondo principi di
sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità,
omogeneità,
copertura finanziaria e patrimoniale, nonché di continuità
assistenziale.
2. Al fine di favorire l'integrazione con
i servizi di assistenza primaria e con le altre
prestazioni sociosanitarie, la programmazione dei servizi e delle prestazioni
ad
elevata integrazione sanitaria rientra nel Programma delle attività
territoriali, di cui
all'articolo 3 - quater , comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992,
e successive
modifiche e integrazioni. I Comuni adottano sul piano territoriale gli assetti
più
funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini per
consentirne
l'esercizio del diritto soggettivo a beneficiare delle suddette prestazioni.
3. Per favorire l'efficacia e l'appropriatezza
delle prestazioni sociosanitarie
necessarie a soddisfare le necessità assistenziali dei soggetti destinatari
,
l'erogazione delle prestazioni e dei servizi è organizzata attraverso
la valutazione
multiprofessionale del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato
e
personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti.
La Regione emana
indirizzi e protocolli volti ad omogeneizzare a livello territoriale
i criteri della
valutazione multiprofessionale e l'articolazione del piano di lavoro personalizzato
vigilando sulla loro corretta applicazione al fine di assicurare comportamenti
uniformi ed omogenei a livello territoriale.
Art. 5
(Criteri di finanziamento)
1. Le Regioni, nella ripartizione delle risorse
del fondo per il servizio sanitario
regionale con il concorso della Conferenza di cui all'articolo 3, comma
1 tengono
conto delle finalità del presente provvedimento, sulla base di indicatori
demografici ed
epidemiologici, nonché delle differenti configurazioni territoriali
e ambientali.
2. La Regione definisce i criteri per la definizione
della partecipazione alla spesa
degli utenti in rapporto ai singoli interventi.
Art. 6
(Norma di garanzia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome)
1. Le Regioni a Statuto speciale e le Province
autonome di Trento e Bolzano
provvedono alle finalità del
presente atto di indirizzo e coordinamento
nell'ambito delle proprie competenze, secondo
quanto previsto dai rispettivi
ordinamenti.
Il presente decreto verrà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari
e sarà
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
PRESTAZIONI E CRITERI DI FINANZIAMENTO
| AREA | PRESTAZIONI, FUNZIONI | FONTE LEGISLATIVA | CRITERI DI
FINANZIAMENTO ( % di attribuzione della spesa) |
| Materno infantile | 1.Assistenza di tipo
consultoriale alla famiglia, alla
maternità, ai minori attraverso
prestazioni mediche,
sociali, psicologiche,
riabilitative
2.Attività assistenziali
3.Protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita
anche attraverso affidi e
Interventi di sostegno per
le famiglie di
minori in situazione di disagio di disadattamento o di devianza
Interventi per minori soggetti a provvedimenti
penali, civili, amministrativi 4.Interventi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime di abusi |
L. 29 luglio 1975, n. 405 L. 22 maggio 1978, n. 194 Norme nazionali in materia Leggi regionali
L. 15 febbraio 1996, n. 66 |
100% a carico del SSN
100% a carico del SSN
100% a carico del SSN
100% a carico dei
100% a carico dei 100% a carico del SSN |
| Disabili | 1. Assistenza ai disabili
attraversointerventi diretti alrecupero funzionale e sociale
dei soggetti affetti da minorazionifisiche, psichiche o sensoriali e tramite
prestazioni
2. Tutela del disabile
attraverso prestazioni di riabilitazione,educative e di socializzazzione,
di facilitazione dell'inserimento scolastico e lavorativo, in regime domiciliare,
semiresidenziale e residenziale, nella fase di lungo assistenza, compresi
gli interventi e servizi di sollievo alla famiglia
|
L. 23 dicembre 1978, n. 833 Provvedimento 7 maggio 1998: linee guida del Ministero della Sanità per le attività di riabilitazione L. 5 febbraio 1992, n. 104
L. 21 maggio 1998, n. 162
Leggi regionali
|
100% a carico del
100% a carico del
SSN l'accoglienza in
100% a carico del
70% a carico del SSN
100% a carico dei |
| Anziani e persone non autosufficienti con patologie
cronico-degenerative |
1. Cura e recupero
funzionale di soggetti non autosufficienti non curabili a domicilio, tramite
servizi 2. Assistenza domiciliare integrata |
Linee Guida emanate P.O. Anziani |
100% a carico del
Nelle forme di
100% a carico del
50% a carico del SSN
100% a carico dei |
| Dipendenze da droga, alcool e farmaci |
1. Tutela delle persone
dipendenti da alcool e da droga tramite prestazioni di tipo ambulatoriale,
domiciliare, semiresidenziale e residenziale, di riabilitazione e reinserimento sociale |
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 L. 18 febbraio 1999, n. 45 Accordo Stato-Regioni 21.1.1999 |
100% a carico del SSN le prestazioni
terapeutico- riabilitative e i trattamenti specialistici, compreso il periodo della disassuefazione in comunità terapeutica. 100% a carico dei Comuni i programmi di reinserimento sociale e lavorativo, allorché sia superata la fase didipendenza |
| Patologie psichiatriche | 1. Tutela delle persone affette da disturbi mentali tramite prestazioni terapeutiche e riabilitative di tipo ambulatoriale, domiciliare, semiresidenziale e residenziale 2. Accoglienza in strutture a bassa intensità assistenziale e programmi di reinserimento sociale e lavorativo |
D.P.R.10 novembre 1999: Progetto obiettivo Tutela della salute mentale 1998/2000 |
100% a carico del
Nella fase di |
| Patologie per infezioni da HIV. |
1. Cura e trattamenti farmacologici particolari per la fase di lungoassistenza ed accoglienza in strutture residenziali 2. Programmi di reinserimento sociale e lavorativo |
L.n. 135/1990 | 100% a carico del
Ripartizione della |
| Pazienti terminali | Prestazioni e trattamenti palliativi in regime ambulatoriale,
domiciliare, semiresidenziale, residenziale |
L. 28 febbraio 1999, n. 39 | 100% a carico del SSN |