La solerzia della Provincia e la legge dello Stato

dal GIORNALE DI BRESCIA 6 Novembre 2000

LETTERA AL DIRETTORE

Con piacere ho letto sul Giornale da Lei diretto che l'Amministrazione provinciale ha provveduto a stipulare accordi e convenzioni con il mondo della cooperazione sociale e con l'Asl per rendere efficiente e funzionante l'inserimento mirato dei disabili nel mondo del lavoro. Senza nulla togliere alla condivisibile solerzia dell'Amministrazione provinciale, è forse opportuno per la completa informazione dei suoi lettori, far sapere che tutto questo è stato possibile grazie alla approvazione da parte del Parlamento, con il fattivo sostegno ed il suggerimento di molti operatori bresciani, della nuova legge sul collocamento dei lavoratori disabili. Questo è maturato, dopo oltre due anni di approfondimenti (1996-1999) e ben quattro letture del Parlamento. Il nuovo testo è infatti nato dalla presentazione di ben 10 Proposte di legge. Si è così superata la vecchia legge n. 482 del 1968 in larga parte elusa, come hanno dimostrato la realtà e le statistiche (sono circa 255.000 i lavoratori protetti ed iscritti alle liste ma disoccupati, a fronte di circa 250.000 lavoratori protetti occupati, con una percentuale di inserimento medio, per le imprese sopra i 35 dipendenti, non superiore al 3.5% ben lontano dalla quota dell'obbligo che è del 15%). Vorrei richiamare alcuni elementi fondanti e largamente innovativi del nuovo testo: 1) Innanzitutto l'inserimento e l'integrazione della riforma del collocamento obbligatorio dentro la più vasta riforma del collocamento ordinario e degli strumenti di incontro domanda-offerta di lavoro. La riforma del mercato del lavoro si va realizzando attraverso un forte processo di decentramento, con un significativo riconoscimento dell'autonomia regionale, così come disegnata dalla legge Bassanini e dal Decreto legislativo n. 469 del 1997. Dentro questo quadro rinnovato va rimarcato il ruolo che vanno assumendo le Province alle quali è affidata la gestione dei nuovi centri per l'impiego e dello stesso collocamento &laqno;obbligatorio». 2) Il positivo riordino delle categorie protette e la costituzione al contrario di un'unica lista (pensiamo alle precedenti 7 categorie e al meccanismo dello scorrimento che ha dato pessima prova) che introduce quindi un'impostazione più civile ed equa nei confronti di tutte le persone colpite da invalidità, superando le liste differenziate per categorie di soggetti tutelati. 3) La previsione di una codificazione nuova relativa (al di là dei riferimenti inclusi nella legge quadro sull'handicap n. 104 del 1992) alla verifica e all'accertamento delle &laqno;residue capacità lavorative e delle abilità del soggetto disabile». 4) Il pieno riconoscimento legislativo del principio del collocamento mirato e quindi del percorso, dell'inserimento mirato e dei progetti personalizzati con la conseguente valorizzazione dei percorsi e delle sperimentazioni sino ad oggi realizzate negli ambiti regionali ad opera degli stessi competenti servizi regionali che verranno inevitabilmente istituiti laddove non vi sono e potenziati laddove esistono già. 5) Il progressivo abbandono della logica esclusivamente coercitiva tipica della vecchia legge n. 482/68. Da qui la forte estensione della chiamata nominativa che si applica sempre per le imprese tra i 15 e i 34 dipendenti, per uno dei due disabili da inserire per le imprese tra i 35 e i 49 dipendenti e nella misura del 60% per le imprese sopra i 50 dipendenti. Chiamata nominativa che diventa effettiva a fronte dell'esistenza di liste con schede che specificano, a fianco del nominativo del disabile, &laqno;l'indicazione delle capacità lavorative, delle abilità, delle competenze e delle inclinazioni, nonché la natura ed il grado della minorazione». La chiamata numerica resta quindi ma è stata fortemente ridimensionata. 6) La valorizzazione della formula della integrazione lavorativa, grazie a convenzioni apposite con i datori di lavoro. Convenzioni che possono prevedere tirocini con finalità formative e di orientamento, assunzioni con contratto a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo. Interessante ed innovativa appare, inoltre, la possibilità di stipulare convenzioni che prevedano il coinvolgimento nell'inserimento mirato delle cooperative sociali o dei consorzi di inserimento lavorativo, nonché delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91 (legge quadro sul volontariato) o degli organismi di cui alla legge n. 104/92 (legge quadro sull'handicap). Questo contribuisce a porre le condizioni di un pieno riconoscimento del Terzo settore quale strumento centrale del nuovo Welfare mix e delle nuove politiche attive del lavoro. 7) Vi è poi il delicato ed importante nodo politico della estensione della platea di imprese interessate dall'obbligo di inserimento. Ebbene il Parlamento è partito dalla premessa che la percentuale (il 15%) a carico delle imprese con più di 35 dipendenti appariva tanto gravosa quanto diffusamente elusa e che in Europa la legislazione prevede percentuali assai più basse. Lo sforzo quindi prima del Senato e poi della Camera è stata quello di diminuire tale quota per le medie e grandi imprese, anche attraverso la predisposizione di una diversa percentuale di inserimento per le imprese tra i 35 e i 49 dipendenti. Delicata è apparsa poi la decisione di coinvolgere anche le piccole imprese, sopra i 15 dipendenti, non solo per le caratteristiche dimensionali della nostra realtà imprenditoriale, ma perché confortanti dalla convinzione che l'inserimento mirato, attraverso la chiamata nominativa e lo strumento delle convenzioni, fosse assolutamente possibile e positivo. Non è in questo contesto, necessario sottolineare gli oggettivi vantaggi e gli effetti positivi introdotti dalla legge n. 68/99 per le imprese sopra i 35 dipendenti rispetto alla vecchia legge. Per quanto attiene poi le piccole imprese tra i 15 e i 34 dipendenti, vi è oggettivamente da sottolineare, come questo obbligo di solidarietà si realizzi attraverso un percorso morbido e graduale. È sufficiente richiamare l'esclusivo meccanismo della chiamata nominativa, la possibilità di applicazione di convenzioni di integrazione lavorativa, nonché la norma che prevede che il nuovo obbligo scatta solo in caso di nuova assunzione. 8) Per quel che riguarda le disposizioni che disciplinano le agevolazioni si devono richiamare: la fiscalizzazione, totale al 50% per otto o cinque anni, per i casi di grave disabilità e sempre per i malati psichici indipendentemente dalle percentuali di riduzione delle capacità lavorative. A queste vanno aggiunti la possibilità di richiedere rimborsi forfettari per la trasformazione del posto di lavoro per disabili con incapacità superiore al 50%. 9) Altra fondamentale novità è l'istituzione di appositi Fondi regionali per l'occupazione dei disabili che si alimenteranno attraverso le sanzioni amministrative e i contributi irrogati dagli imprenditori. Tali Fondi potranno essere perciò un importante strumento a disposizione delle Regioni per la costruzione di politiche per l'inserimento lavorativo dei disabili, da destinare alle aziende, ai soggetti no profit nella costruzione di percorsi di inserimento. In conclusione, in un tempo nel quale le tradizioni politiche democratiche riflettono e ricercano una dimensione ed un progetto politico che saldi insieme il libero mercato e le regole dell'efficienza economica con il principio fondamentale della solidarietà umana e della piena realizzazione dei cittadini, l'approvazione di questa legge è apparsa a molti un segnale non equivoco ed efficace.

On. EMILIO DEL BONO

 

Parlamentare della città di Brescia

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